Botte ai medici: ora servono più video

di Domenico Della Porta

A margine della recente legge che prevede l’arresto in flagranza di reato e arresto differito per chi usa aggressione nei confronti degli operatori sanitari e/o danneggia le strutture sanitarie, occorre anche considerare che la medesima normativa incoraggia l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la regolazione degli accessi negli ospedali.
Come auspicato da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, questo sistema di controllo punta a dissuadere potenziali aggressori, garantendo un monitoraggio costante delle aree sensibili. Le telecamere non solo favoriscono una maggiore sicurezza, ma forniscono anche prove che facilitano l’identificazione e l’arresto in flagranza differita dei responsabili. Si tenga presente che a febbraio scorso l’Asl di Salerno aveva annunciato l’avvio di una sperimentazione sull’uso di bodycam, come quelle già in uso alla forze di polizia, per riprendere quello che accade davanti all’operatore o soccorritore sanitario che le indossa. “L’escalation nell’ultimo periodo delle aggressioni contro gli operatori, con gli ultimi episodi, ha sottolineato Gennaro Sosto, direttore generale ASL Salerno e vicepresidente vicario Federsanità nazionale, proprio in Campania, potrebbe accelerare l’avvio della sperimentazione, tanto che è in corso già la procedura di acquisizione delle bodycam. Le bodycam”, precisa Sosto, “dovrebbero essere indossate dagli operatori dei reparti di psichiatria (Spdc), della rete del 118 e dai professionisti della medicina penitenziaria. Il progetto prevede di garantire la privacy dei pazienti e di chi accede negli spazi sanitari. Ma la bodycam vuole essere un forte deterrente verso chi vuole commettere una aggressione ai danni di un operatore sanitario”. Gli operatori sanitari lavorano duramente ogni giorno per fornire assistenza e cure alle persone quando ne hanno più bisogno. Eppure, il personale di prima linea è quello che sempre più spesso si trova ad affrontare abusi e aggressioni sul lavoro. Il Sondaggio 2020 del personale dell’NHS ha rivelato che il 26% degli operatori ha subito almeno un episodio di abuso o molestie da parte di pazienti o membri del pubblico negli ultimi 12 mesi. È stato dimostrato che quando le bodycam vengono indossate dal personale clinico e della sicurezza, prevengono il degenerare degli incidenti dissuadendo gli aggressori e registrando un resoconto indipendente dei fatti. Ecco il parere del Garante della Privacy sull’installazione della dash e bodycam. Una società operante nel settore ferroviario, a causa dei numerosi e crescenti episodi di aggressione ai danni degli utenti e del personale, nonché di atti vandalici, aveva deciso di sperimentare per sei mesi un sistema di videosorveglianza indossabile dal suo personale in grado di raccogliere e trasmettere in tempo reale le immagini riprese a bordo.
La società, in una istanza al Garante della privacy, aveva specificato che le immagini riprese dai dispositivi di videoregistrazione, attivabili, altresì, solo dall’operatore durante l’orario di lavoro, sarebbero state estratte e poi conservate per un periodo di sette giorni, e l’accesso a tale immagini sarebbe stato consentito solo ai soggetti responsabili e incaricati al trattamento dei dati personali.
Tenuto conto che il sistema di videoregistrazione sarebbe stato indossato dall’operatore durante il proprio orario di lavoro, e dunque potenzialmente in grado di operare un controllo a distanza del lavoratore, la Società aveva garantito al Garante che sarebbe stata attivata la procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ovvero la stipula, con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, di un accordo sindacale per la legittima installazione dei dispositivi di videosorveglianza e, in ossequio alla norma legale, avrebbe dato ai lavoratori una corretta informativa sul funzionamento dello strumento di videoripresa.
Il Garante, pur ravvisando nell’utilizzo di quel sistema di videosorveglianza dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, sia utenti che lavoratori, ha ritenuto lecite le finalità perseguite e conformi ai principi di pertinenza e non eccedenza la rilevazione dei dati operata dalla Società, e dunque lecito il trattamento dei dati personali effettuato.
In particolare, il Garante ha prescritto alla società di trasporto ferroviario di:
– adottare un apposito disciplinare nel quale esporre i casi in cui l’uso della telecamera indossabile è consentito, e dunque le condizioni in presenza delle quali poter attivare i dispositivi ed i casi in cui, invece, l’attivazione non è consentita. Il disciplinare dovrebbe anche contenere le modalità di utilizzo in caso di particolari situazione, ad es. quando possono riprendere vittime di reato, testimoni, minori di età nonché le ipotesi in cui dalla centrale operativa è possibile inviare soccorsi o richiedere l’intervento delle forze di polizia;
– prevedere un procedimento affinché i soggetti autorizzati possano visionare le immagini raccolte per valutare la loro rilevanza rispetto alla finalità della raccolta;
– prevedere il tracciamento di tutti gli accessi alle immagini raccolte e la loro copia da parte del personale autorizzato;
– prevedere delle misure tecniche che impediscano la registrazione dell’audio da parte della bodycam;
– oscurare le immagini che riguardano soggetti terzi non coinvolti nel sinistro, nel caso in cui le stesse debbano essere comunicate alla compagnia assicuratrice della società ferroviaria per questioni connesse al contratto di assicurazione;
– prevedere strumenti idonei ad impedire agli operatori della bodycam di poter modificare, cancellare o copiare le immagini raccolte;
– conservare le immagini raccolte attraverso sistemi di cifratura, con chiavi crittografiche di complessità adeguata alla lunghezza e alla durata di conservazione dei dati;
– la cancellazione automatica delle immagini una volta trascorso il tempo previsto di conservazione;
– predisporre adeguati strumenti di comunicazione per informare gli utenti, con un linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e le caratteristiche di questo, indicando che la spia accesa sul dispositivo indica l’attivazione dello stesso;
– fornire ai dipendenti ed in generale al proprio personale l’informativa ai sensi dell’art. 13 del codice privacy;
– prevedere delle misure per poter esercitare i diritti di cui agli art. 7 e seguenti del codice privacy.
Principi di prescrizioni che, a nostro parere, potrebbero anche essere osservati dalle strutture sanitarie!

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