Falso in bilancio, chiesto processo per De Laurentiis La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

La Redazione di Napoli Oggi ha voluto ascoltare L’Avvocato Giorgio Spallone Esperto di Diritto Sportivo ecco le sue osservazioni

Giustizia Sportiva: Il Giudizio di revocazione.
La cronaca di queste ore ha riportato all’attenzione generale il tema del giudizio di revocazione
disciplinato dall’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva, così rubricato “Revocazione e revisione”. 1.
Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili,
possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni
dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l’effetto del dolo di una delle
parti in danno all’altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c)
se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente
procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo
che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la
decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa
pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di
fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
La lettera della norma dice, in termini incontrovertibili, che la revocazione in quanto giudizio di
natura “straordinaria” riguarda esattamente i casi in cui vi siano state pronunce di I° e II° grado che
abbiano reso la decisione irrevocabile.
Dunque qualora il Procuratore Federale ravvisi la ricorrenza del presupposto di cui al comma 1 sub
d) dell’art. 63 C.G.S. cioè a dire che: “sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta
inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia” può
impugnare per revocazione la decisione della Corte Federale d’Appello, dinanzi alla Corte medesima.
Questo procedimento è peraltro soggetto ad un termine molto stringente: 30 giorni dalla effettiva
conoscenza dei fatti nuovi. Termine rispetto a quale rimangono irrilevanti le date dei provvedimenti
riguardanti il procedimento dinanzi alla Giustizia Ordinaria.
Dirimente, ai fini del decorso del termine, è la conoscenza effettiva dei fatti nuovi da parte del
Procuratore Federale, eventualmente a seguito di richiesta al Pubblico Ministero di acquisizione degli
atti dell’indagine penale, prevista dall’art. 129 C.G.S.
Dal profilo sostanziale è, poi, indispensabile l’elemento della “novità” dei fatti rispetto al capo di
incolpazione oggetto dell’originario deferimento e successivi gradi di giudizio già celebratosi e
conclusosi con la decisione irrevocabile.
In altre parole l’istituto della revocazione non costituisce un processo ex novo, ma un impugnazione
straordinaria che deve restare inscindibilmente ancorata all’oggetto del decisione irrevocabile con cui
si è concluso, rispetto alla quale, riveste carattere risolutivo, la “novità” dei fatti nuovi la cui
conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.
In difetto di questi presupposti, la revocazione è, a mio avviso, inammissibil

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